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La responsabilità dello psichiatra nel contesto della Legge Basaglia

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Ringraziamo l’associazione Keiron – la Casa dei Penalisti per questo articolo.

di Martina Nicelli

La psichiatria è la branca specialistica della medicina che si occupa dello studio sperimentale, della prevenzione, della cura e della riabilitazione dei disturbi mentali ed il cui scopo fondamentale è quello del perseguimento e del mantenimento della salute mentale attraverso trattamenti farmacologici e psicoterapeutici.

La questione della responsabilità dello psichiatra si differenzia ai fini del diritto penale dal contesto generale della responsabilità medica degli operatori sanitari per importanti peculiarità: questa figura professionale, infatti, occupa un ruolo particolare in tutta una serie di problematiche giuridiche e sociali tipiche della materia medica. L’interesse alla salute del paziente e l’interesse alla tutela della collettività sono le due esigenze delle quali lo psichiatra deve tenere maggiormente conto. L’operatore psichiatrico si trova nella posizione di dover rispondere dei danni alla salute del paziente se li ha causati volontariamente o per colpa, con condotte sia attive che omissive. Nella responsabilità di tipo commissivo rientrano l’errata diagnosi, l’errata terapia farmacologica e psicoterapica o una modifica della stessa, sempreché la condotta dello psichiatra sia considerabile condizione necessaria per il verificarsi dell’evento.

Tutta la normativa precedente il 1978[1] aveva come scopo principale quello di proteggere la “società dei sani” dai soggetti malati di mente che, in quanto tali, erano considerati socialmente pericolosi. Pertanto, il compito dello psichiatra si poteva definire come custodiale e di controllo, nel quale la cura veniva in rilievo solo in modo subordinato ed eventuale.

È con la legge Basaglia (legge n. 180/1978) che il sistema si trasforma in modo radicale, anteponendo il rispetto della libertà, della dignità e della salute della persona ad ogni altro interesse. Questa legge è figlia di una peculiare situazione politica: il partito radicale aveva promosso un referendum abrogativo della legge n. 36 del 1904, la Corte Costituzionale lo aveva dichiarato ammissibile e nel mentre era in discussione il progetto di legge istitutivo del Servizio Sanitario Nazionale che prevedeva l’abrogazione della legge n. 36 del 1904 e l’inserimento della tutela della salute mentale nel più ampio settore della tutela della salute in genere.

Il 13 maggio 1978 veniva approvata la legge n. 180, in materia di trattamenti sanitari e obbligatori, nota ai più come la legge che ha provveduto alla chiusura dei manicomi; il 23 dicembre quella che istituiva il SSN.

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Il paziente psichiatrico viene equiparato agli altri malati e, di conseguenza, lo psichiatra comincia a ricoprire una nuova posizione di protezione della salute del soggetto. Si assiste all’ingresso nel nostro sistema dell’istituto del TSO (trattamento sanitario obbligatorio), da eseguirsi sempre nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti civili e politici, del divieto di costruire nuovi ospedali psichiatrici e dell’inclusione dell’assistenza psichiatrica nella materia della tutela della salute; dunque, abbiamo la previsione di interventi nei confronti del malato di mente non più caratterizzati da una preminenza dell’interesse pubblico, ma guidati dal generale principio della terapeuticità e ispirati alla tutela del diritto costituzionalmente garantito alla salute. Altro aspetto importante è l’abrogazione di quelle norme che causavano una vera e propria stigmatizzazione del malato di mente, quali: l’iscrizione al casellario giudiziale dei provvedimenti di ricovero in ospedale psichiatrico, la cancellazione dalle liste elettorali, il meccanismo quasi automatico di interdizione.

La riforma del 1978, pur affermando il superamento del modello custodialistico – associato ad una concezione del malato di mente come soggetto automaticamente pericoloso, a favore di un modello di cura e partecipazione del paziente, ha lasciato irrisolta la questione relativa all’ampiezza del contenuto della posizione di garanzia dello psichiatra.

In base ai più recenti orientamenti della dottrina e della giurisprudenza sembrerebbe che sull’operatore psichiatrico gravi non solo un obbligo di cura e di protezione del paziente, in quanto soggetto debole i cui comportamenti potrebbero rivelarsi pregiudizievoli anche per la sua salute, ma anche un obbligo di controllo. Infatti, il fatto che l’elemento della pericolosità non sia presente nella normativa non necessariamente esclude l’obbligo di sorveglianza in capo allo psichiatra, che potrebbe essere chiamato a rispondere laddove il malato ponga in essere comportamenti lesivi.

La legge n. 180, superando l’approccio trattamentale in senso custodialistico, ha cambiato radicalmente la concezione del malato di mente ed ha così inciso anche sul rapporto dello psichiatra nei confronti dello stesso, ormai non più oggetto ma soggetto del rapporto terapeutico, al pari di qualsiasi altro paziente. Alla luce di questo nuovo contesto, è stato quindi necessario ridefinire anche le eventuali responsabilità in cui può incorrere lo psichiatra in caso di atti auto o etero aggressivi compiuti dal paziente che ha in cura.

Lo psichiatra non è capace di individuare facilmente se il soggetto affetto da disturbi sia anche socialmente pericoloso, in quanto il concetto di pericolosità non può essere delimitato in modo certo, ma ha contorni imprecisi. 

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Con l’avvento della legge n. 180 del 1978 emerge l’aspetto protettivo della persona: si passa dall’obbligo di predisporre adeguate e tempestive misure di prevenzione e di sorveglianza, in caso di rischio di comportamenti violenti, a doveri di protezione più estesi al fine di tutelare la sfera giuridica del soggetto, ossia i suoi diritti e interessi.

Quella dell’operatore sanitario è un’obbligazione di mezzi e quindi, come negli altri settori della medicina, anche lo psichiatra è vincolato al rispetto della c.d. buona pratica clinica; pur non dovendo garantire il risultato, deve predisporre tutti i trattamenti terapeutici idonei e necessari per la salute del paziente che gli consentano, allo stesso tempo, di prevenire i fatti lesivi di quest’ultimo. Solo in questo modo l’operatore di salute mentale non sarà chiamato a rispondere dei reati commessi dai propri pazienti.

La psichiatria ha sempre avuto a disposizione un catalogo di mezzi più scarno rispetto ad altri settori della medicina, nonostante l’avvento degli psicofarmaci e lo sviluppo della psicoterapia.

In questo contesto l’agire psichiatrico concerne tre categorie: la prevedibilità, la prevenibilità dell’evento e l’esigibilità del comportamento da parte dello stesso psichiatra. La valutazione riguarderà in concreto se l’evento verificatosi era prevedibile ed evitabile qualora si fossero attuate tutte le misure necessarie.

A conferma della circostanza che la pericolosità e i conseguenti obblighi di protezione e sicurezza, seppure in una declinazione diversa, siano ancora elementi da tenere in considerazione, va notato come la legge n. 180 abbia modificato solo il codice penale e non anche il codice civile. Guardando all’art. 2047 c.c. possiamo infatti capire come sussista comunque un obbligo di sorveglianza dell’incapace in capo a coloro cui è affidata la cura e quindi, nello specifico, in capo ai servizi psichiatrici.

La custodia va inquadrata nell’obbligo di cura ex art. 32 Cost., inteso non solo come diritto dell’individuo, ma anche della collettività. Rispetto al regime precedente, la custodia va però adesso intesa in modo diverso: essa infatti non ha più lo scopo di proteggere unicamente la società tramite la reclusione del malato, ma di curare quest’ultimo. Nel 1978 ci troviamo quindi di fronte al cambiamento del destinatario della protezione. Peraltro, la custodia non va riferita solo alla persona, ma anche all’ambiente circostante; le strutture sanitarie dovranno adeguarsi a determinati standard per non creare cause di pericolo ed evitare il verificarsi di eventi dannosi.

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Il regime in vigore durante gli anni della legge Basaglia mostra come unanimemente condivisa fosse l’opinione che l’infermo di mente debba presumersi capace di intendere e di volere e che di conseguenza, affinché possa sussistere la responsabilità dell’operatore psichiatrico, sarà necessario che l’accusa dimostri l’incapacità del malato.

Sullo sfondo di questo periodo storico e legislativo permane come la pericolosità del paziente affetto da disturbi psichiatrici continui ad influenzare l’agire del medico psichiatra il quale, avendo una posizione di garanzia nei suoi confronti, nel caso in cui sussista un rischio concreto di condotte lesive, dovrà apprestare specifiche cautele. In caso di omissione di queste ultime, sarà imputabile per gli atti commessi dal suo assistito.


[1] I riferimenti normativi più importanti in particolare sono: la legge n. 36 del 1904 (legge Giolitti); il d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 (con cui si disponeva la sospensione del diritto di voto per i ricoverati negli istituti psichiatrici); la legge n. 431 del 1968 (legge Mariotti)

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